È considerato Organizzazione di volontariato (Odv) ogni organismo liberamente costituito per svolgere attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà, che si avvalga in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (L. 266/1991 – Legge quadro sul volontariato).