Concetto di dimora abituale
La dimora abituale è il luogo in cui si dimora per la maggior parte del tempo, anche in caso di assenze per motivi contingenti come lavoro e studio; la residenza è inoltre di norma il centro delle relazioni sociali e familiari.
Una volta registrata, la residenza viene definita iscrizione anagrafica e corrisponde alla registrazione in Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).A questo proposito, si informa che le persone che vivono all’interno dello stesso indirizzo e sono legate da vincoli di parentela, affinità e di tipo affettivo sono anagraficamente parte della stessa famiglia anagrafica e quindi compresi nello stesso stato famiglia, ai sensi dell’art. 4 Regolamento Anagrafico DPR n. 223/1989.
Cos'è il cambio di residenza in Tempo Reale
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, ha introdotto il "cambio di residenza in tempo reale".
Le norme semplificano le modalità di presentazione delle istanze di variazione anagrafica e stabiliscono importanti novità.
La dichiarazione di residenza non può essere presentata se al momento non si è già trasferita la dimora abituale al nuovo indirizzo.
L’Anagrafe, dopo aver verificato i requisiti di ricevibilità della domanda, provvede alla registrazione della dichiarazione nei termini previsti dalla normativa vigente e contestualmente all’inoltro della comunicazione dell’avvio del procedimento.
Gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche decorrono dalla data di ricevimento della dichiarazione.
I controlli sulla sussistenza effettiva dei requisiti vengono effettuati nei 45 giorni successivi alla registrazione.
Se il procedimento di iscrizione anagrafica si conclude positivamente, il Comune non trasmetterà alcuna ulteriore comunicazione all’interessato e l'iscrizione si intenderà confermata.
Diversamente, in caso di mancanza dei requisiti, l’ufficio anagrafe provvederà a comunicarlo all'interessato, che avrà 10 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per presentare le proprie osservazioni scritte ai fini della conclusione del procedimento.
In caso di mancato accoglimento della richiesta, il Comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando l’iscrizione.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e il dichiarante decade dai benefici nel frattempo eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione e il fatto verrà segnalato alle autorità di pubblica sicurezza.